Art. 2 — Definizioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 ottobre 2007, n.221.
Abrogato dal 14 dicembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 ottobre 2007, n.221.
Abrogato dal 14 dicembre 2007
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 22 settembre 2005 al 14 dicembre 2007. 309 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Ai fini del presente decreto si intende per:
tolto: a) "contratto a distanza": qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente una o piu' tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
tolto: b) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale;
tolto: c) "fornitore": qualunque persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o privato, che, nell'ambito delle proprie attivita' commerciali o professionali, e' il fornitore contrattuale dei servizi oggetto di contratti a distanza;
tolto: d) "consumatore": qualunque persona fisica che, nei contratti a distanza, agisca per fini che non rientrano nel quadro della propria attivita' imprenditoriale o professionale;
tolto: e) "tecnica di comunicazione a distanza": qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio tra le parti;
tolto: f) "supporto durevole": qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
tolto: g) "operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza": qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attivita' commerciale o professionale consista nel mettere a disposizione dei fornitori una o piu' tecniche di comunicazione a distanza;
tolto: h) "reclamo del consumatore": una dichiarazione, sostenuta da validi elementi di prova, secondo cui un fornitore ha commesso o potrebbe commettere un'infrazione alla normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori;
tolto: i) "interessi collettivi dei consumatori": gli interessi di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da un'infrazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 OTTOBRE 2007, N.221
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;190~art2 · fonte del testo
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