Art. 52-bis — Attività libero-professionale dei medici e dei medici veterinari di Polizia
Ai medici e ai medici veterinari della Polizia di Stato non sono applicabili le norme relative alle incompatibilita' inerenti all'esercizio delle attivita' libero-professionali, fermo restando il divieto, per i medici, di svolgere attivita' libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza e nei procedimenti medico-legali nei quali e' coinvolta, quale controparte, la stessa Amministrazione.
Testo vigente dal 20 febbraio 2020
