Art. 46 — Accesso alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia

L' accesso alla qualifica iniziale delle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti ((civili e)) politici, in possesso, per la carriera dei medici, della laurea in medicina e chirurgia e del diploma di specializzazione nelle discipline individuate nei bandi di concorso e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo, e, per la carriera dei medici veterinari, della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo nonche', per entrambe le carriere, dei requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2. Il limite di eta' per la partecipazione al concorso, non superiore a trentacinque anni, e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualita' ((...)) di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 14 ((Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,)) sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'espletamento delle mansioni professionali per i medici e i ((medici veterinari di Polizia)) e le relative modalita' di accertamento((,)) le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, ((...)) le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse. ((Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di medico e di medico veterinario e' riservato al personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti diploma di laurea e specializzazione e dell'iscrizione all'albo professionale e con un'eta' non superiore a quaranta anni, in possesso dei requisiti attitudinali richiesti.)) Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo".((Per il concorso per l'accesso alla qualifica di medico, le riserve di cui al primo periodo sono destinate, per la meta', al personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici-settore sanitario, e per l'altra meta' al restante personale con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni. Per il concorso per l'accesso alla qualifica di medico veterinario, la riserva di cui al primo periodo e' destinata al personale con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni.)) ((3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95

14

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Fino alla data di entrata in vigore dei decreti e dei regolamenti di cui agli articoli 6, comma 1, lettera b), 6, comma 7, 24-quater, comma 6, 27, comma 7, 27-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, commi 1 e 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 1, 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e agli articoli 3, commi 1, 3 e 4, e 4, comma 6, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 20 febbraio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 2018 al 20 febbraio 2020. 114 parole tolte, 196 parole aggiunte.

… titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti aggiunto: civili e politici, in possesso, per la carriera dei medici, della laurea in medicina e … 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualita' tolto: morali eaggiunto: ... di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con tolto: il regolamento di cui all'articolo 3 aggiunto: regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, aggiunto: della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'espletamento delle mansioni professionali per i medici e i medici veterinari tolto: della Polizia di Stato aggiunto: di Polizia e le relative modalita' di accertamentotolto: . Con il decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3, comma 3, sono previsteaggiunto: , le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tolto: tra cuiaggiunto: ... le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due,tolto: ... di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei … cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di medico e di medico veterinariotolto: , determinati con modalita' stabilite nel decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 2, e' riservato al personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti diploma di laurea e specializzazione e dell'iscrizione all'albo professionale e con un'eta' non superiore a quaranta anni, tolto: per la meta' dei posti a quello del ruolo degli ispettori tecnici-settore sanitario, e per l'altra meta', al restante personale con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, aggiunto: in possesso dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre … e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo".aggiunto: Per il concorso per l'accesso alla qualifica di medico, le riserve di cui al primo periodo sono destinate, per la meta', al personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici-settore sanitario, e per l'altra meta' al restante personale con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni. Per il concorso per l'accesso alla qualifica di medico veterinario, la riserva di cui al primo periodo e' destinata al personale con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni. 3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati tolto: espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici,aggiunto: , per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna tolto: a pena detentiva per reati non colposi aggiunto: anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono tolto: stati aggiunto: imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura tolto: di prevenzione aggiunto: cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;334~art46 · fonte del testo

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