Art. 45-bis — Attribuzioni dei medici veterinari di Polizia

I medici veterinari di Polizia hanno le seguenti attribuzioni:

  • a)garantiscono il funzionamento delle infermerie specializzate medico-veterinarie per i cavalli e i cani della Polizia di Stato;
  • b)provvedono alla tutela della salute dei quadrupedi della Polizia di Stato attraverso le azioni di zooprofilassi, finalizzate alla prevenzione delle malattie infettive;
  • c)provvedono all'accertamento dell'idoneita' dei quadrupedi per l'accettazione all'atto dell'acquisto o per l'individuazione di eventuali difetti e vizi che ne determinano la riforma;
  • d)sono responsabili della vigilanza igienico-sanitaria sugli alimenti ad essi destinati in somministrazione;
  • e)svolgono funzioni peritali nelle commissioni di collaudo dei generi alimentari e di consulenza tecnica-legale sulla determinazione delle cause di perdita dei quadrupedi;
  • f)collaborano all'ispezione, alla vigilanza ed al controllo degli alimenti di origine animale e misti nelle mense e nelle strutture di ristorazione collettiva dell'amministrazione;
  • g)verificano la corretta gestione degli impianti di ricovero degli animali, nonche' dei mezzi destinati al loro trasporto;
  • h)rilasciano i nulla osta necessari per le attivita' di cui al presente articolo;
  • i)svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli enti e reparti della Polizia di Stato, attivita' didattica nel settore di competenza;
  • l)possono essere impiegati, in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita' ed eventi critici. Per le modalita' di individuazione delle funzioni dei medici principali veterinari e delle qualifiche superiori, si applica quanto previsto dall'articolo 45, rispettivamente, per i medici principali e per i medici a partire dai medici capo.

Testo vigente dal 7 luglio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;334~art45bis · fonte del testo