Art. 3 — Autorizzazione all'attività bancaria
Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 del testo unico e' inserita la seguente: "abis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;". Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del testo unico e' aggiunta la seguente: " f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza".
Testo vigente dal 28 settembre 1999
