Art. 1 — Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533

In attuazione della direttiva 97/2/CE, del Consiglio, del 20 gennaio 1997, e della decisione 97/182/CE, della Commissione, del 24 febbraio 1997, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)all'articolo 3, il comma 3, e' cosi' sostituito: " 3. A decorrere dal 1 gennaio 1998, tutte le aziende di nuova costruzione o ristrutturate e tutte le aziende che entrano in funzione per la prima volta dopo tale data, devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  • a)nessun vitello di eta' superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale e' in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremita' caudale della tuberosita' ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli;
  • b)per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 150 chilogrammi e inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 chilogrammi.";
  • b)all'articolo 3, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-bis. Le prescrizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento. 3-ter. A decorrere dal 31 dicembre 2006, le prescrizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), si applicano a tutte le aziende comprese quelle di cui al comma 3-bis.";
  • c)all'articolo 3, il comma 5 e' soppresso;
  • d)all'articolo 11, dopo le parole: "comma 1" sono inserite le seguenti: "e di cui all'articolo 3, comma 3,";
  • e)all'allegato sono apportate le modificazioni di cui all'allegato I.

Testo vigente dal 25 settembre 1998

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-09-01;331~art1 · fonte del testo

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