Art. 16 — Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, e al decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58

Alla legge 8 luglio 1997, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Tutte le carcasse o mezzene di bovini di eta' non superiore a dodici mesi alla macellazione sono classificate dai responsabili delle strutture di macellazione ai sensi dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008";
  • b)il comma 1 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000";
  • c)il comma 2 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "2. Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, e dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000". All'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, come definiti dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1760/2000, che in ogni fase della produzione e della commercializzazione non apponga, o apponga in maniera errata, sulle carni ottenute da bovini di eta' non superiore a dodici mesi un'etichetta recante le indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento, e dal punto IV dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, secondo le modalita' indicate dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1825/2000 e dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro".

Testo vigente dal 14 luglio 2009

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