La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. ((1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennita' di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennita' accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento e' pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2)) ((2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennita' di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennita' accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento)) Le sanzioni ((di cui al presente articolo)) sono irrogate dall'Autorita' nazionale anticorruzione. L'Autorita' nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.

Testo vigente dal 1 gennaio 2020

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 2016 al 1 gennaio 2020. 17 parole tolte, 86 parole aggiunte.

… comunicazione e il relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. aggiunto: 1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del … dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblicatolto: , nonche' neiaggiunto: . Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo aggiunto: si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennita' di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennita' accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento e' pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2 aggiunto: 2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa tolto: pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione aggiunto: in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennita' di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennita' accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci … giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimentotolto: . Le sanzioni di cui al tolto: comma 1 aggiunto: presente articolo sono irrogate dall'Autorita' nazionale anticorruzione. L'Autorita' nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art47 · fonte del testo

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