Art. 3 — Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112
Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)nell'articolo 17, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: "5-bis. Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali l'aggio del concessionario e' stabilito, con il decreto di cui al comma 1, tenuto conto dei costi di svolgimento del relativo servizio e, in ogni caso, in misura inferiore a quella prevista per le altre forme di riscossione mediante ruolo.";
- b)nell'articolo 19, al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il quarto mese successivo alla scadenza della prima rata non pagata";
- c)dopo l'articolo 52, e' inserito il seguente: "Art. 52-bis (Mancato rispetta del termine di notifica della cartella in materia di riscossione spontanea a mezzo ruolo). - 1. In caso di mancato rispetto del termine di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, il concessionario e' punito con la sanzione amministrativa di lire un milione per ciascuna cartella di pagamento, aumentata di una somma pari agli interessi legali sull'importo iscritto a ruolo, calcolati dalla scadenza del predetto termine fino alla data della notifica.";
- d)nell'articolo 57, al comma 4, le parole "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 2 e 3";
- e)dopo l'articolo 57, e' aggiunto il seguente: "Art. 57-bis (Somme anticipate dai concessionari). - 1. Fino all'emanazione del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previsto dall'articolo 26, comma 3, il rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite e' eseguito, con le modalita' in vigore al 30 giugno 1999. 2. La restituzione ai concessionari delle somme da essi anticipate ai sensi del comma 1 e' disposta con provvedimenti che autorizzano gli stessi concessionari ad utilizzare tali somme in diminuzione dai versamenti in Tesoreria dei tributi riscossi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.".
Testo vigente dal 20 settembre 1999
