L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 50, e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Adempimenti dell'Ufficiale elettorale dei comuni della provincia di Trento). - 1. L'Ufficiale elettorale di ogni comune della provincia di Trento, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per la elezione del consiglio provinciale, compila un elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali:

  • a)non hanno maturato i periodi residenziali prescritti dall'articolo 1;
  • b)hanno maturato i periodi residenziali prescritti dall'articolo 1 ma non possono, in base alle certificazioni anagrafiche, esercitare il voto nel comune di residenza; per tali elettori deve essere indicato il comune nel quale hanno diritto di votare. 2. Per i consequenziali provvedimenti della commissione elettorale circondariale, per la pubblicazione ed il deposito dell'elenco e per i ricorsi amministrativi, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi secondo, terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'articolo 1, la commissione elettorale circondariale trasmette immediatamente al sindaco del comune interessato copia del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, affinche' la commissione elettorale circondariale competente provveda, a sua volta, ad assegnare l'interessato, previa iscrizione nella relativa lista, alla sezione nella cui circoscrizione aveva la residenza. Il presidente di tale commissione ne da' immediata notizia al sindaco ai fini del rilascio dei documenti di ammissione al voto.".

Testo vigente dal 8 febbraio 2003

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-12-18;309~art2 · fonte del testo

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