Art. 10 — Pubblicazione ed esecutività degli atti
Gli atti deliberativi degli organi regionali sono pubblicati mediante affissione all'albo notiziario dell'amministrazione regionale, per quindici giorni consecutivi, salvo il piu' breve termine stabilito nell'atto stesso. Gli atti deliberativi degli organi regionali possono essere dichiarati immediatamente eseguibili, per specifiche e motivate ragioni d'urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 2015, N. 45)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 2015, N. 45)).
Testo vigente dal 6 maggio 2015
