Art. 9 — Espletamento delle procedure da parte di terzi
Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione puo' affidare a un terzo prestatore di servizi o ad un gestore di piattaforma l'onere di adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 3 a 7. In tali casi, tuttavia, la responsabilita' in relazione ai suddetti obblighi rimane in capo al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.
Testo vigente dal 25 marzo 2023 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
