Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Oggetto ed ambito di applicazione (articolo 1 decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100)
[2]1. La presente sezione stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti di cui all'articolo 203, con le altre Autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con altre giurisdizioni estere in forza degli accordi stipulati.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
