L'articolo 7 del decreto e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Comitato scientifico). - 1. Il Comitato scientifico e' composto da:
- a)il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede;
- b)cinque esperti, scelti tra soggetti con particolare e qualificata professionalita' ed esperienza nel settore cinematografico e delle comunicazioni. 2. Il comitato scientifico opera con la presenza di almeno quattro componenti; esso formula proposte ed esprime pareri in ordine:
- a)ai programmi ed agli indirizzi di carattere didattico della Scuola nazionale di cinema;
- b)all'attivita' della Cineteca nazionale;
- c)alle attivita' di formazione, di ricerca e di diffusione della cultura cinematografica. 3. Dal presente articolo non conseguono maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».
Testo vigente dal 9 febbraio 2004
