Art. 9 — Compiti dell'Agenzia
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 249.
Abrogato dal 10 febbraio 2013
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 249.
Abrogato dal 10 febbraio 2013
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2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 5 marzo 1998 al 10 febbraio 2013. 323 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: L'Agenzia provvede a:
tolto: a) distribuire nel territorio nazionale le scorte in base alle disponibilita' di stoccaggio e al consumo dei prodotti finiti;
tolto: b) soddisfare la domanda di prodotti finiti in caso di crisi;
tolto: c) garantire la disponibilita' di stoccaggio per gli operatori;
tolto: d) registrare le domande di prodotti finiti nelle diverse aree geografiche del Paese;
tolto: e) verificare le capacita' di stoccaggio dei depositi fiscali e la capacita' di lavorazione sulla base dei decreti di concessione rilasciati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 420;
tolto: f) annotare le immissioni al consumo degli impianti di raffinazione e dei depositi fiscali;
tolto: g) valutare il grado di utilizzo degli impianti di produzione e di stoccaggio, evidenziando separatamente i quantitativi movimentati tramite permute;
tolto: h) determinare la capacita' disponibile per gli operatori nei singoli impianti;
tolto: i) registrare le tariffe di transito e di permuta, aggregate per aree geografiche, praticate dai titolari degli impianti di deposito o di produzione;
tolto: l) trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati previsti dal comma 4 del presente articolo e ogni altro dato richiesto, al fine della pubblicazione di cui allo stesso comma e dell'eventuale attivazione delle procedure di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Agenzia individua annualmente le spese per il proprio funzionamento, il contributo in quota fissa a carico dei soci, nonche' il contributo variabile calcolato sulla quantita' di prodotto immesso al consumo nell'anno precedente dai soci e dalle eventuali societa' controllate, con proposta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che li determina con proprio decreto. Il costo della scorta, gia' incluso nel prezzo al consumo, e' separato contabilmente dal prezzo del prodotto. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni trimestre pubblica, attraverso il bollettino petrolifero, i dati concernenti l'attivita' dell'Agenzia e, in particolare, il livello delle capacita' utilizzate nei singoli impianti, le capacita' disponibili e le tariffe praticate, anche aggregate per regione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 249
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-11;32~art9 · fonte del testo
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