Art. 8 — Agenzia delle scorte
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 249.
Abrogato dal 10 febbraio 2013
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 249.
Abrogato dal 10 febbraio 2013
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3 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 15 agosto 2009 al 10 febbraio 2013. 259 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: E' costituita l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, disciplinate dalla legge 10 marzo 1986, n. 61, e successive modificazioni e integrazioni, che gestisce le scorte obbligatorie, sulla base delle immissioni in consumo dei prodotti, delle giacenze operative degli impianti e della localizzazione dei prodotti nelle aree di consumo ai sensi della direttiva 68/414/CEE. All'Agenzia partecipano, obbligatoriamente, in qualita' di soci tutti i soggetti titolari di impianti di raffinazione, i titolari di depositi fiscali e coloro i quali, avendo immesso al consumo prodotti petroliferi, sono tenuti all'obbligo del mantenimento delle scorte che, comunque, possono essere tenute presso gli impianti dei medesimi soggetti, senza oneri a carico dell'Agenzia la quale dispone le necessarie verifiche. Nei casi di controllo societario, diretto o indiretto, partecipa il soggetto controllante ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Sono organi dell'Agenzia: l'assemblea dei soci, il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci. Partecipano all'assemblea i soci, ciascuno con diritto di voto unitario, nonche', senza diritto di voto, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio nazionale e tre rappresentanti dei gestori non partecipati da soci dell'Agenzia o da soggetti da essi controllati. Un rappresentante di ciascuna delle due categorie sopra indicate assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione alle quali partecipa, di diritto, il competente direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o un suo sostituto. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva lo statuto dell'Agenzia e puo' formulare osservazioni sulle norme interne di funzionamento, che devono essergli previamente comunicate dall'Agenzia stessa.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 249
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-11;32~art8 · fonte del testo
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