L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Sono banche a carattere regionale le banche aventi sede legale nel territorio della regione che:
- a)hanno un solo sportello sito in province limitrofe, oppure fino a due sportelli, sempre in province limitrofe, qualora dispongano nella regione di almeno tre sportelli;
- b)pur superando i limiti numerici di cui alla lettera a) hanno un numero di sportelli che, su conforme valutazione della Banca d'Italia, non facciano venir meno la caratteristica di banca a carattere regionale.".
Testo vigente dal 6 novembre 2000
