Art. 2 — Banche a carattere regionale
Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potesta' legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operativita', nonche', ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operativita' al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. La localizzazione regionale dell'operativita' e' determinata dalla Banca d'Italia, in conformita' ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attivita' della banca e dell'effettivo legame dell'operativita' aziendale con il territorio regionale.
Testo vigente dal 12 maggio 2006
