Art. 13 — Riordino del Registro italiano navale
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 giugno 2011, n. 104.
Abrogato dal 26 luglio 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 giugno 2011, n. 104.
Abrogato dal 26 luglio 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 29 agosto 1998 al 26 luglio 2011. 273 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Sono abrogati gli articoli da 4 a 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provviorio dello Stato 22 gennaio l947, n. 340, non si applica alle navi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), relativamente alle Convenzioni internazionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). Il Registro italiano navale, nella sua qualita' di ente privato gia' autorizzato all'esercizio della classificazione ed alle operazioni di stazzatura, continua ad operare in base alle proprie disposizioni statutarie e con i propri mezzi patrimoniali e finanziari. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Registro italiano navale adotta un nuovo statuto per disciplinare il proprio ordinamento in relazione alle finalita' di salvaguardia della vita umana dei beni e dell'ambiente, svolgendo o promuovendo, nell'osservanza delle normative nazionali, comunitarie e internazionali, attivita' di verifica, di controllo, di certificazione e di ricerca riguardo ai materiali, ai progetti, alle tecnologie, ai prodotti e alle installazioni del settore marittimo e degli altri settori produttivi, anche in adempimento di compiti affidati da amministrazioni o altra autorita'. Nell'adottare il nuovo statuto il Registro italiano navale assicura la rappresentativita' nei suoi organi dei settori interessati e la flessibilita' di azione, la snellezza di procedure e la rapidita' di decisione e di intervento, anche promuovendo la costituzione di organismi associativi o societari o partecipando ad essi, allo scopo di operare nel modo piu' idoneo e con la maggiore efficacia in regime di concorrenza. Spettano al Ministro dei trasporti e della navigazione, nei riguardi del Registro italiano navale, i poteri previsti dall'articolo 25 del codice civile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 GIUGNO 2011, N. 104
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-08-03;314~art13 · fonte del testo
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