Art. 13 — Modifiche all'articolo 2409-duodecies del codice civile
All'articolo 2409-duodecies, decimo comma, del codice civile la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) coloro che sono legati alla societa' o alle societa' da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromettano l'indipendenza.».
Testo vigente dal 30 dicembre 2004
