Art. 20 — Modifiche all'articolo 2447-novies del codice civile
All'articolo 2447-novies, secondo comma, del codice civile, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In tale caso, si applicano esclusivamente le disposizioni sulla liquidazione delle societa' di cui al capo VIII del presente titolo, in quanto compatibili.».
Testo vigente dal 30 dicembre 2004
