Fino all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole regioni e province autonome, le sanzioni di cui all'articolo 1 vengono irrogate dal Ministero delle politiche agricole e forestali per quanto riguarda gli interventi di mercato e dall'Agenzia delle dogane per quanto concerne le restituzioni all'esportazione, secondo le modalita' previste dagli articoli 3 e 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
Testo vigente dal 30 gennaio 2003
