Art. 6 — Concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici
In materia di beni storici e artistici sono conferite a Roma capitale, previa definizione dell'accordo con il Ministero per i beni e le attivita' culturali di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge delega e secondo le modalita' operative di esercizio congiunto definite dalla Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 5, le funzioni amministrative concernenti il concorso alla valorizzazione dei beni presenti nel territorio di Roma capitale appartenenti allo Stato, con le modalita' e nei limiti stabiliti dal presente decreto. L'attivita' di valorizzazione e' svolta in conformita' alla normativa di tutela e nel rispetto dei principi stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Per beni storici e artistici, agli effetti del presente decreto, si intendono le cose immobili e mobili di interesse storico e artistico di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio. Resta ferma la facolta' del Ministero per i beni e le attivita' culturali e di Roma capitale di stipulare uno o piu' accordi di valorizzazione, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio. Restano esclusi dalle funzioni conferite a Roma capitale dal presente articolo i compiti e le attivita' connessi con la tutela e la valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della citta' di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC), istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222.
Testo vigente dal 18 maggio 2012
