L'articolo 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e' abrogato. L'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e' modificato come segue:

  • a)al comma 4 le parole: «Riferisce del suo operato al Parlamento e al Governo con relazione semestrale sulla propria attivita» sono sostituite dalle seguenti: «Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente»;
  • b)i commi 12, 13 e 14 sono abrogati. L'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e' modificato come segue:
  • a)al comma 1 le parole: «i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei principi della facolta' di denunzia di parte,» sono sostituite dalle seguenti: «i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi»;
  • b)al comma 1, dopo le parole: «all'irrogazione della sanzione.» sono inserite le seguenti: «Le notizie sottoposte per iscritto da soggetti interessati possono essere valutate nell'istruzione del procedimento.»;
  • c)al comma 5 le parole: «dall'articolo 195, com-mi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 187-septies, commi 4 e seguenti, e 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
  • d)dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo le Autorita' di cui al comma 1 e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi nonche' i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.». Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e' abrogato. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo le parole: «ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ove ne ricorrano i presupposti». Al comma 5-bis dell'articolo 42 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2007».

Testo vigente dal 10 gennaio 2007

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-12-29;303~art4 · fonte del testo

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