L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, e' sostituito dal seguente: «La sanzione e' comminata dalla Banca d'Italia secondo la procedura prevista dall'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.». L'articolo 3 del decreto legislativo 24 giugno 2004, n. 180, e' sostituito dal seguente: «Art. 3 1. Le sanzioni previste dagli articoli 1 e 2 sono comminate dalla Banca d'Italia o dall'Ufficio italiano dei Cambi secondo le rispettive competenze e applicando la procedura prevista dall'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.».

Testo vigente dal 10 gennaio 2007

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-12-29;303~art5 · fonte del testo