Art. 7 — Introduzione degli articoli 4-bis e 4-ter e modifiche all'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11

Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: "Art. 4-bis. - (Attuazione degli atti di indirizzo delle Camere). - 1. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni od organi dell'Unione europea tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 nonche' su ogni altro atto o questione relativo all'Unione europea. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi di cui al comma 1. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta. 3. Ogni sei mesi il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere una relazione sui profili di cui al comma 2. Art. 4-ter. - (Programma nazionale di riforma). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee assicura la tempestiva consultazione e informazione delle Camere nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione nonche' delle relazioni annuali di attuazione. 2. Il progetto di programma nazionale di riforma e' trasmesso, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari, che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari";
  • b)il comma 3 dell'articolo 15-bis e' sostituito dal seguente: "3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette tempestivamente alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni e documenti sulle attivita' e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento";
  • c)al comma 3-bis dell'articolo 15-bis, le parole: "comunica al Parlamento le informazioni relative a tali atti" sono sostituite dalle seguenti: "comunica al Parlamento le informazioni e i documenti piu' significativi relativi a tali atti".

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;96~art7 · fonte del testo

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