Art. 61 — Principi generali
Le agenzie fiscali hanno personalita' giuridica di diritto pubblico. (( L'Agenzia del demanio e' ente pubblico economico.)) In conformita' con le disposizioni del presente decreto legislativo e dei rispettivi statuti, le agenzie fiscali hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Le agenzie fiscali operano nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esse affidate in base ai principi di legalita', imparzialita' e trasparenza, con criteri di efficienza, economicita' ed efficacia nel perseguimento delle rispettive missioni. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340.
Testo vigente dal 29 luglio 2003
