Art. 9 — Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47.
Abrogato dal 25 giugno 2020
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47.
Abrogato dal 25 giugno 2020
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2 versioni dal 2013
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 2013 al 25 giugno 2020. 382 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per i periodi successivi a quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, entro tre mesi dalla data della decisione di assegnazione della Commissione europea di cui all'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:
tolto: a) la quantita' totale di quote da assegnare per il periodo interessato a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale ha inoltrato la domanda alla Commissione, a norma dell'articolo 7, comma 3, calcolata moltiplicando i dati sulle tonnellate-chilometro dichiarati nella domanda, per il parametro di riferimento di cui alla pertinente decisione di assegnazione della Commissione europea prevista all'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE;
tolto: b) le quote da assegnare a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per ogni anno, determinate dividendo la quantita' totale di quote relative al periodo interessato, calcolata come indicato alla lettera a), per il numero di anni che costituiscono il periodo nel quale l'operatore aereo in questione svolge una delle attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato I. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013, il Comitato rilascia, entro il 28 febbraio di ogni anno, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno con deliberazione adottata ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni. Il predetto Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro di cui all'articolo 28. Per i periodi successivi a quello che ha inizio il 1° gennaio 2013 il Comitato rilascia, entro il 28 febbraio di ogni anno, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno a norma del presente articolo e dell'articolo 8, ove applicabile. Il predetto Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro di cui all'articolo 28. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013, i piani di monitoraggio delle 'tonnellate-chilometro' di cui alla deliberazione n. 24/2011, valgono quali piani di monitoraggio delle tonnellate-chilometro di cui all'articolo 7, comma 1.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-13;30~art9 · fonte del testo
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