Art. 10 — Piano di monitoraggio e relativi aggiornamenti
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47.
Abrogato dal 25 giugno 2020
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47.
Abrogato dal 25 giugno 2020
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2013
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 2013 al 25 giugno 2020. 326 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Fatto salvo l'esito della verifica di cui al comma 5, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli operatori aerei, l'operatore aereo amministrato dall'Italia invia al Comitato un Piano di monitoraggio predisposto conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni. Il Comitato con propria deliberazione da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce i contenuti del Piano di monitoraggio di cui al comma 1 e le modalita' di trasmissione dello stesso. Il Comitato verifica la conformita' del Piano previsto al comma 1 alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni e, approva il medesimo. L'operatore aereo amministrato dall'Italia aggiorna il Piano di monitoraggio delle emissioni di cui al comma 3 in caso di modifica del sistema di monitoraggio e, comunque, almeno tre mesi prima dell'avvio di ogni periodo di scambio delle quote di gas ad effetto serra e lo invia al Comitato secondo le modalita' da esso stabilite. Il predetto Comitato verifica la conformita' del Piano aggiornato alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni e, se del caso, approva il medesimo. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato effettua la ricognizione dei Piani di monitoraggio delle emissioni ricevuti ai sensi della deliberazione n. 27/2009, al fine di verificare se, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013, gli stessi valgono quale Piano di monitoraggio ai fini di cui ai commi 1, 2, e 3. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui al comma 1, e' tenuto a trasmettere il Piano di monitoraggio entro trenta giorni dalla data d'accertamento della violazione di cui all'articolo 36, comma 3. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato procede secondo quanto indicato all'articolo 11.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-13;30~art10 · fonte del testo
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