Art. 27 — Misure a favore dei settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47)). 8 E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale", per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, dando priorita' a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47)).((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47
8Il D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47 ha disposto (con l'art. 47, comma 2) che ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, il comma 1 del presente articolo continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.
Testo vigente dal 25 giugno 2020
