Art. 15 — Rilascio, condizioni e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47.
Abrogato dal 25 giugno 2020
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47.
Abrogato dal 25 giugno 2020
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2013
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 2013 al 25 giugno 2020. 259 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il Comitato verifica la completezza e la correttezza della domanda di autorizzazione e rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ove abbia accertato che il gestore e' in grado di monitorare e comunicare le emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce. Il predetto Comitato riesamina, almeno ogni cinque anni, l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e apporta le modifiche opportune. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui al comma 1 e' rilasciata entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Il suddetto termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori informazioni al gestore dell'impianto e fino al ricevimento delle informazioni richieste. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui al comma 1 contiene almeno i seguenti elementi:
tolto: a) nome e indirizzo del gestore;
tolto: b) descrizione delle attivita' e delle emissioni dell'impianto;
tolto: c) il Piano di monitoraggio conforme alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni secondo il quale il gestore effettua il monitoraggio delle emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce;
tolto: d) disposizioni in tema di comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra;
tolto: e) obbligo di restituire quote di emissioni, diverse dalle quote rilasciate a norma del capo III, pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante ciascun anno civile, come verificate a norma dell'articolo 35, entro il 30 aprile dell'anno successivo. Fatto salvo il riesame di cui al comma 1, restano valide le autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate ai sensi del decreto legislativo n.216 del 2006 o ai sensi della deliberazione n. 22/2011.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-13;30~art15 · fonte del testo
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