Art. 18 — Continuità del soggiorno
La continuita' del soggiorno, ai fini del presente decreto legislativo, nonche' i requisiti prescritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 possono essere comprovati con le modalita' previste dalla legislazione vigente. La continuita' del soggiorno e' interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata ((, che costituisce causa di cancellazione anagrafica)).
Testo vigente dal 2 marzo 2008
