Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, puo' altresi' essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12. ((L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso.)) Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato dal prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo di residenza o dimora, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento e' adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua eta', della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine. Il provvedimento riporta le modalita' di impugnazione, nonche' il termine per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un mese. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 10. Unitamente al provvedimento di allontanamento e' consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso un consolato italiano. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale. (( Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, il prefetto puo' adottare un provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal questore. ))

Testo vigente dal 6 agosto 2011

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 21, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 84/2014

    Questione inammissibile
    8 aprile 2014

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, impugnato per violazione degli artt. 3 e 10, secondo comma, Cost., nella parte «in cui consente al Prefetto di decretare l'allontanamento dal territorio dello Stato» del cittadino comunitario risultato carente delle condizioni che legittimano il suo soggiorno in Italia, verso altro Stato membro, che abbia emesso nei confronti del medesimo cittadino mandato di arresto europeo (M.A.E.), ai sensi della legge n. 69 del 2005, «qualora si verta nelle ipotesi di cui all'art. 18 di detta legge stabilite con sentenza della corte di appello». L'ordinanza di rimessione, infatti, presenta carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito delle censure. Inoltre, il parametro dell'art. 10, secondo comma, Cost., non è utilizzabile per le norme internazionali convenzionali rilevanti nella specie, atteso che «l'esigenza di coerenza con l'ordinamento comunitario trova collocazione adeguata nell'art. 11 della Costituzione». - Sulla carenza di riferimenti specifici alla fattispecie concreta, che inibisce alla Corte la verifica sulla rilevanza della questione, v., ex plurimis , ordinanze nn. 193/2011, 177/2011, 171/2011 e n. 162/ 2011. - Sull'art. 11 Cost., quale parametro per la verifica della coerenza con l'ordinamento comunitario, v. la citata sentenza n. 284/2007.

    Art. 21 Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 18 Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 6 agosto 2011

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 2008 al 6 agosto 2011. 34 parole tolte, 78 parole aggiunte.

… articoli 6, 7 e 13 e salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12. aggiunto: L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso. Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato dal prefetto, territorialmente competente … cui al comma 1 non puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale. tolto: Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato sia individuato aggiunto: Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine fissato tolto: nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, tolto: e' punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro aggiunto: il prefetto puo' adottare un provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal questore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;30~art21 · fonte del testo

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