Art. 1 — Modificazioni al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179
Al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: «g-bis) il polline non e' considerato un ingrediente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto, essendo una componente naturale specifica del miele.»;
- b)all'articolo 4, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 6), e' vietato estrarre polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, a meno che cio' sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.».
Testo vigente dal 11 gennaio 2016
