Art. 6 — Qualificazione professionale delle imprese liriche
L'articolo 43 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e' sostituito dal seguente: "Art. 43. - 1. I provvedimenti di ammissione e cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 42 sono adottati dal capo del Dipartimento dello spettacolo, sentita la commissione consultiva per la musica.".
Testo vigente dal 14 gennaio 1998
