Art. 3-bis — Ulteriori interventi per i beni e le attività culturali
All'articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da regioni, enti locali, enti provinciali per il turismo, istituzioni musicali ed enti con personalita' giuridica pubblica o privata, non aventi scopo di lucro ovvero che reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell'organizzazione di attivita' analoghe". All'articolo 11, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, la parola: "sette" e' sostituita dalla seguente: "dieci" e dopo le parole: "presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attivita' culturali" sono inserite le seguenti: "e le direzioni generali competenti". Al comma 61 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono apportate le seguenti modificazioni: a)nel primo periodo, le parole: "Capo del Dipartimento dello spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "direttore generale competente";b)il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "Il direttore generale competente puo' delegare, di volta in volta, un dirigente della medesima Direzione generale a presiedere le singole sedute delle commissioni". Al comma 68 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Del comitato fanno parte il Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed i direttori generali competenti". All'articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1, le parole: "il Ministro per i beni e le attivita' culturali" sono sostituite dalla seguente: "si". L'intervento previsto al n. 50 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, e' cosi' finalizzato: a)quanto a euro 500.000, corrispondenti all'annualita' 2003, al restauro della Rocca di Montevarmine;b)quanto a euro 500.000, corrispondenti all'annualita' 2004, al restauro del borgo medioevale del comune di Carassai. L'intervento previsto al n. 94 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, e' cosi' ripartito: a)quanto a 250.000 euro, corrispondenti all'annualita' 2003, i fondi sono assegnati al Ministero per i beni e le attivita' culturali per l'intervento di realizzazione della Cappella delle Ginestre nel comune di Piana degli Albanesi;b)quanto a 500.000 euro, corrispondenti alla somma delle annualita' 2004 e 2005, i fondi sono assegnati al comune di Piana degli Albanesi per l'esecuzione di interventi di restauro del complesso Manzone e Vicari. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche: a)all'articolo 6, comma 3, terzo periodo, le parole: ", possono essere individuati ed organizzati quelli di cui all'articolo 8" sono soppresse; b)all'articolo 8, comma 1, le parole: "Con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,". Al fine di consentire la piena attivazione delle competenze del Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. All'articolo 2, comma 1, della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modifiche: a)la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: '5. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5-bis, del contributo per le spese inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione di pubblici spettacoli, nonche' le modalita' applicative del beneficio, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173'";b)alla lettera b), le parole da: "Il predetto importo" sino alla fine del comma sono soppresse.
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