Art. 2 — Commissioni di esperti
L'articolo 46 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 13 della legge 21 giugno 1975, n. 287, e' sostituito dal seguente: "Art. 46 (Commissioni di esperti). - 1. Sono istituite una o piu' commissioni di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti di cui all'articolo 5. 2. Le commissioni, delle quali il numero e' definito con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, che provvede, con proprio decreto, anche alla nomina dei componenti, sono cosi' composte:
- a)un dirigente del Dipartimento dello spettacolo, con funzioni di presidente;
- b)un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;
- c)un esperto in rappresentanza dei produttori cinematografici di film di lungometraggio;
- d)un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;
- e)un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico. 3. I componenti di cui alle lettere da b) ad e) del comma 2 sono nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.". L'articolo 47 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' abrogato.
Testo vigente dal 14 gennaio 1998
