Art. 3 — Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi

L'articolo 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, modificato dalla legge 21 giugno 1975, n. 287, e' sostituito dal seguente: "Art. 48 (Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi). - 1. E' istituita una commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi. Essa esprime il parere:

  • a)sul rilascio degli attestati e sulla assegnazione dei premi di qualita' ai film di lungometraggio di cui agli articoli 8 e 9;
  • b)sull'assegnazione dei premi di qualita' ai cortometraggi di cui all'articolo 11;
  • c)sulla qualifica di film "prodotti per i ragazzi". 2. La commissione, nominata con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, e' cosi' composta:
  • a)due personalita' della cultura e dell'arte, una delle quali esercita funzioni di presidente;
  • b)tre critici cinematografici, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
  • c)due docenti universitari in materie umanistiche e sociologiche, designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 3. La commissione e' integrata, ai fini del parere sulla qualifica di film "prodotti per ragazzi", da due esperti in pedagogia e problemi dell'eta' evolutiva, designati dal Ministro di grazia e giustizia. 4. I componenti che abbiano partecipato, a qualsiasi titolo, alla realizzazione anche di un solo film in concorso nel periodo di permanenza in carica devono essere sostituiti.". Gli articoli 49 e 50 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono abrogati. Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' sostituito dal seguente: "Ai cortometraggi inclusi nella graduatoria sono assegnati premi in numero ed importo annualmente stabiliti con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo.". All'ottavo comma dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, sono definiti i requisiti, le modalita' ed i limiti di importo per la concessione dei mutui di cui al presente comma, in favore dei cortometraggi a contenuto narrativo.".

Testo vigente dal 14 gennaio 1998

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-01-08;3~art3 · fonte del testo

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