Norme correlate

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Versioni nel tempo

12 versioni dal 1965

1965oggi
  1. 22 dicembre 2008 — oggiabrogatoper 18 anni
  2. 6 febbraio 2004 — 22 dicembre 2008per 5 anni
  3. 1 gennaio 2000 — 6 febbraio 2004per 4 anni
  4. 5 febbraio 1999 — 1 gennaio 2000per 11 mesi
  5. 29 gennaio 1998 — 5 febbraio 1999per un anno
  6. 18 gennaio 1994 — 29 gennaio 1998per 4 anni
  7. 1 agosto 1984 — 18 gennaio 1994per 9 anni
  8. 1 giugno 1983 — 1 agosto 1984per un anno
  9. 12 marzo 1982 — 1 giugno 1983per un anno
  10. 15 agosto 1980 — 12 marzo 1982per un anno
  11. 24 febbraio 1978 — 15 agosto 1980per 2 anni
  12. 12 novembre 1965 — 24 febbraio 1978testo originarioper 12 anni

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. 515 parole tolte, 13 parole aggiunte.

tolto: E' istituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, mediante conferimento da parte dello Stato, di lire 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 250.000.000 per i due esercizi finanziari successivi, un fondo particolare per la concessione di finanziamenti a film ispirati a finalita' artistiche e culturali realizzati con una formula produttiva che preveda la partecipazione ai costi di produzione di autori, registi, attori e lavoratori. COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. tolto: LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492 COME MODIFICATO DALLAL. 21 DICEMBRE 1999aggiunto: L. 25 GIUGNO 2008, N. tolto: 513 COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492 COME MODIFICATO DALLA L. 21 DICEMBRE 1999, N. 513 COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492 COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492 COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492 COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492 COME MODIFICATO aggiunto: 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. tolto: 21 DICEMBRE 1999 aggiunto: 6 AGOSTO 2008, N. tolto: 513 Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalita' culturali ed artistiche, presentati da autori cinematografici italiani e da realizzare da parte di imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi, di registi, soggettisti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati, e' concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal fondo di garanzia, in misura pari al 90 per cento dell'importo massimo ammissibile, dedotte le partecipazioni. L'importo massimo valutabile ai fini del mutuo e' fissato, ogni tre anni, con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo. Con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, sono definiti i requisiti, le modalita' ed i limiti di importo per la concessione dei mutui di cui al presente comma, in favore dei cortometraggi a contenuto narrativo. La commissione consultiva per il cinema seleziona entro il primo semestre di ciascun anno, progetti di cui al comma precedente, in numero definito ogni tre anni con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e comunque non inferiore a 15, con particolare riferimento alle opere prime, a quelle che prevedono la utilizzazione di sceneggiature premiate ai sensi del presente articolo e a progetti presentati da diplomati, da non piu' di due anni, della Scuola nazionale di cinema. I progetti selezionati devono essere realizzati, a pena di decadenza, entro un anno dalla erogazione del finanziamento. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali sono fissati i criteri, i requisiti e le modalita' per la concessione dei benefici di cui al presente comma. La distribuzione in Italia e all'estero di opere realizzate ai sensi del presente articolo puo' essere affidata dai titolari dei diritti di utilizzazione alle societa' inquadrate nell'Ente cinema S.p.a. sulla base di un programma annuale approvato, finanziato e sovvenzionato dall'Autorita' competente in materia di spettacolo a carico della quota del FUS destinato all'Ente cinema S.p.a. ai sensi della legge 23 giugno 1993, n. 202. L'opera filmica cosi' distribuita non puo' accedere alle altre agevolazioni previste per la distribuzione e l'esportazione. aggiunto: 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art28 · fonte del testo

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