Ai fini della Convenzione, salvo espressa disposizione contraria:

  • a)il termine "Parte" indica uno Stato nei cui confronti la Convenzione sia entrata in vigore;
  • b)l'espressione "nave da pesca" o il termine "nave" indicano qualsiasi imbarcazione utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce, delle balene, delle foche, dei trichechi ed altre risorse marine viventi;
  • c)il termine "Organizzazione" indica l'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima;
  • d)l'espressione "Segretario Generale" indica il Segretario Generale dell'Organizzazione;
  • e)il termine "Amministrazione" indica il governo dello Stato di cui la nave e' autorizzata a battere bandiera.

Testo vigente dal 20 giugno 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-05-02;293~art2 · fonte del testo

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