Dopo l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, e successive modifiche, come sostituito dall'articolo 2 del presente decreto, sono inseriti i seguenti: "Art. 2-bis. - 1. Al fine di assicurare il piu' efficace coordinamento tra le attivita' dell'Amministrazione statale e di quella regionale in ordine alle funzioni trasferite dal comma 2 dell'articolo 1 ed in particolare allo scopo di conseguire l'uniforme attuazione sul territorio dell'attivita' relativa a quanto stabilito dal codice della strada in materia di attrezzature, di operazioni tecniche e di effettuazione di esami di guida, e' costituito presso la regione siciliana un comitato di coordinamento composto da due funzionari designati dal Ministero dei trasporti e della navigazione, da due funzionari designati dal presidente della regione e da un esperto della materia, che funge da presidente, designato di comune accordo dal Ministro e dal presidente della regione. Le determinazioni del comitato sono comunicate agli organi competenti dello Stato e della regione siciliana. Art. 2-ter. - 1. Al fine di garantire la necessaria uniformita' operativa per quanto concerne le funzioni svolte con l'ausilio dell'informatica, gli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, utilizzano le procedure dei sistemi informativi automatizzati del Ministero dei trasporti e della navigazione e i protocolli di trasmissione compatibili con il medesimo sistema informativo. 2. Le attrezzature tecniche per l'esecuzione delle operazioni di revisione effettuate presso i predetti uffici, sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 241 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni. Art. 2-quater. - 1. La determinazione dei rimborsi spettanti alla regione siciliana per le spese sostenute in ordine all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, al netto dei proventi derivanti dalle operazioni svolte dagli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, che affluiscono direttamente alla regione, e' effettuata con cadenza biennale mediante intesa tra il Governo ed il presidente della regione, in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato. 2. I costi sostenuti dalla regione siciliana in sede di determinazione dei rimborsi sono quantificati sulla base dei seguenti parametri:

  • a)costi di personale e di funzionamento da determinare in misura pari alla media nazionale per uffici corrispondenti per tipo di funzioni e carichi di lavoro, contabilizzata ogni biennio;
  • b)spese per investimenti da determinare entro i limiti di quanto preventivamente concordato per ogni biennio.". Alla data di entrata in vigore del presente decreto, la regione siciliana subentra al Ministero dei trasporti e della navigazione nei contratti in corso per la fornitura dei servizi di trasmissione dati. La regione subentra, altresi', nei contratti in corso relativi ad apparecchiature informatiche fino alla loro naturale scadenza.

Testo vigente dal 23 ottobre 2000

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-09-11;296~art3 · fonte del testo

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