Art. 2 — Comitato di coordinamento
Il primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, e' sostituito dal seguente: "Al fine di assicurare il piu' efficace coordinamento tra le attivita' dell'amministrazione statale e di quella provinciale e, in tale ambito, dell'attivita' relativa a quanto stabilito dal codice della strada in materia di attrezzature, di operazioni tecniche e di effettuazione di esami di guida, e' costituito presso le province autonome di Trento e di Bolzano il comitato provinciale di coordinamento delle comunicazioni e dei trasporti, composto da un dirigente designato dal commissario del Governo, da due dirigenti designati dal Ministero dei trasporti e della navigazione e da tre dirigenti designati dal presidente della giunta provinciale, competenti nella materia. Ove debba trattare materie attinenti i trasporti ferroviari il comitato puo' essere integrato da un dirigente dell'Ente ferrovie dello Stato S.p.a. designato dal Ministero dei trasporti e della navigazione e da un esperto nella materia designato dal presidente della giunta provinciale.". Al secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, dopo le parole: "il comitato ha" e' inserita la parola: "altresi'".
Testo vigente dal 19 ottobre 1995
