Art. 2 — Attività e finalità dell'INAF
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 giugno 2003, n. 138.
Abrogato dal 20 giugno 2003
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 giugno 2003, n. 138.
Abrogato dal 20 giugno 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 1999 al 20 giugno 2003. 198 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'INAF:
tolto: a) promuove ed effettua, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attivita' di ricerca nei campi dell'astronomia, dell'astrofisica e della fisica cosmica, sia tramite la rete degli osservatori astronomici e astrofisici e di altre strutture proprie, sia in collaborazione con le universita' e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, nonche' progetta e coordina pr ogrammi nazionali ed internazionali di ricerca finalizzati alla costruzione, all'utilizzo e alla gestione di grandi apparecchiature localizzate sul territorio o all'estero;
tolto: b) svolge attivita' di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca, in convenzione con le universita' che rilasciano i relativi titoli, nonche' attivita' di formazione postdottorato, continua, permanente e ricorrente nei settori di attivita' dell'Istituto, anche mediante propri programmi di assegnazione di borse;
tolto: c) esprime pareri e fornisce supporto tecnicoscientifico a soggetti pubblici e privati, su loro richiesta e negli ambiti di competenza;
tolto: d) promuove la conoscenza astronomica nella scuola e nella societa' anche mediante appropriate attivita' divulgative e museali. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale dell'Istituto per sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti e iniziative internazionali nel campo della ricerca astronomica, astrofisica e di fisica cosmica.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 138
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-23;296~art2 · fonte del testo
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