Art. 1 — Oggetto ed ambito di applicazione
Il presente decreto stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio, con le altre autorita' competenti degli Stati Membri dell'Unione europea, delle informazioni prevedibilmente ((pertinenti)) per l'amministrazione interessata e per l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri, relative alle imposte di cui al comma 3. Il presente decreto fa salva l'applicazione delle norme di assistenza giudiziaria in materia penale e non pregiudica gli obblighi dello Stato membro ad una cooperazione amministrativa piu' ampia risultante da accordi bilaterali e multilaterali. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorita' locali. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imposte di cui al comma 3 riscosse all'interno del territorio in cui si applicano i trattati in forza dell'articolo 52 del Trattato sull'Unione europea. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
- a)ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato membro o ad una ripartizione dello stesso o ad organismi di previdenza sociale di diritto pubblico;
- b)all'imposta sul valore aggiunto, ai dazi doganali o alle accise;
- c)ai diritti, quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorita' pubbliche;
- d)alle tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi.
Testo vigente dal 26 marzo 2023 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
