Il presente decreto stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio, con le altre autorita' competenti degli Stati Membri dell'Unione europea, delle informazioni prevedibilmente ((pertinenti)) per l'amministrazione interessata e per l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri, relative alle imposte di cui al comma 3. Il presente decreto fa salva l'applicazione delle norme di assistenza giudiziaria in materia penale e non pregiudica gli obblighi dello Stato membro ad una cooperazione amministrativa piu' ampia risultante da accordi bilaterali e multilaterali. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorita' locali. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imposte di cui al comma 3 riscosse all'interno del territorio in cui si applicano i trattati in forza dell'articolo 52 del Trattato sull'Unione europea. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

  • a)ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato membro o ad una ripartizione dello stesso o ad organismi di previdenza sociale di diritto pubblico;
  • b)all'imposta sul valore aggiunto, ai dazi doganali o alle accise;
  • c)ai diritti, quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorita' pubbliche;
  • d)alle tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi.

Testo vigente dal 26 marzo 2023 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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Che cosa è cambiato dal 26 marzo 2023

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 2014 al 26 marzo 2023. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

Il presente decreto stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio, con le altre autorita' competenti degli Stati Membri dell'Unione europea, delle informazioni prevedibilmente tolto: rilevanti aggiunto: pertinenti per l'amministrazione interessata e per l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri, relative …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;29~art1 · fonte del testo

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