Art. 18 — Commissione nazionale per la ricerca sanitaria
La Commissione nazionale per la ricerca sanitaria svolge i compiti di consulenza e supporto tecnico di cui all'articolo 42, comma 1, lettera o), della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 5 La Commissione in particolare svolge i seguenti compiti:
- a)fornisce al Ministro della salute il parere sul programma di ricerca sanitaria previsto dall'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992;
- b)svolge le funzioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 213;
- c)esprime parere su tutte le questioni ad esso sottoposte dal Ministro della salute in materia di ricerca sanitaria. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 86. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 86. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano maggiori oneri a carico dello Stato.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44
5Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) che sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato «Comitato tecnico sanitario», le funzioni in atto esercitate dalla Commissione nazionale per la ricerca sanitaria di cui al comma 1 del presente articolo.
Testo vigente dal 12 maggio 2013
