Art. 6 — Programmazione e dotazione finanziaria della Scuola
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 178.
Abrogato dal 29 dicembre 2009
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 178.
Abrogato dal 29 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 2004 al 29 dicembre 2009. 223 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La dotazione finanziaria minima della Scuola e' fissata annualmente, in sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali. Entro il mese di aprile di ogni anno il direttore, sentito il comitato operativo ed il dirigente amministrativo, anche al fine di consentire la determinazione di detta dotazione minima finanziaria, nonche' i capi dipartimento o i titolari degli uffici dirigenziali generali responsabili del personale delle amministrazioni statali e della loro formazione, eventualmente riuniti in conferenza, sottopone per l'approvazione al comitato di indirizzo un programma di massima delle attivita' della Scuola per il successivo anno di esercizio. Dopo l'approvazione il programma e' trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero al Ministro della funzione pubblica, ove nominato. Nel programma possono essere previste attivita' della Scuola, comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche attraverso l'accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in associazione con altri soggetti pubblici e privati. Sono in ogni caso a carico del bilancio dello Stato gli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento delle sedi, del personale non docente della Scuola e dei docenti inseriti nel ruolo di cui all'articolo 4, comma 4, salvo quanto stabilito dall'articolo 4, commi 4 e 5.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 DICEMBRE 2009, N. 178
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;287~art6 · fonte del testo
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