(( La qualificazione di cui all'articolo 14 non e' richiesta ai conducenti dei veicoli:

  • a)la cui velocita' massima autorizzata non supera i 45 km/h;
  • b)ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze di polizia e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto e' effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;
  • c)sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
  • d)per i quali e' necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimita' della piu' vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attivita' principale del conducente;
  • e)utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali;
  • f)utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da candidati al conseguimento della patente di guida o di un'abilitazione professionale alla guida, ovvero da soggetti che frequentano una formazione alla guida supplementare nell'ambito dell'apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un istruttore di guida o da un'altra persona titolare della qualificazione professionale di cui all'articolo 14;
  • g)utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali;
  • h)che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attivita', a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attivita' principale del conducente. La qualificazione di cui all'articolo 14 non e' richiesta quando ricorrano le seguenti circostanze:
  • a)i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa stessa del conducente;
  • b)i conducenti non offrono servizi di trasporto;
  • c)il trasporto e' occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale. Ai fini della lettera c) del comma 2, si intende:
  • a)trasporto occasionale: il viaggio di un veicolo, per la cui guida e' richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purche' la specifica attivita' di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito;
  • b)non incidente sulla sicurezza stradale: il trasporto non eccezionale svolto in conformita' alle pertinenti normative sulla circolazione stradale. 4. La qualificazione di cui all'articolo 14 non e' richiesta ai conducenti di veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attivita' di impresa, salvo quando la guida non rientri nell'attivita' principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing.))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2

6

Il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 25 giugno 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 25 giugno 2020

Confronto con la versione in vigore dal 2 febbraio 2013 al 25 giugno 2020. 58 parole tolte, 380 parole aggiunte in 14 capoversi.

La tolto: carta di qualificazione del conducente aggiunto: qualificazione di cui all'articolo 14 non e' richiesta ai conducenti aggiunto: dei veicoli:

a) tolto: dei veicoli la cui velocita' massima autorizzata non supera i 45 km/h;

b) tolto: dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, tolto: dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico aggiunto: del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze di polizia e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizioneaggiunto: , quando il trasporto e' effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;

c) tolto: dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, tolto: e aggiunto: o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;

d) tolto: dei veicoli utilizzati in servizio aggiunto: per i quali e' necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimita' della piu' vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attivita' principale del conducente;

aggiunto: e) utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggioaggiunto: , compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali;

tolto: e) dei veicoliaggiunto: f) utilizzati per le lezioni tolto: di guida ai fini del aggiunto: e gli esami di guida da candidati al conseguimento della patente di guida o tolto: dei certificati di abilitazione professionale aggiunto: di un'abilitazione professionale alla guida, ovvero da soggetti che frequentano una formazione alla guida supplementare nell'ambito dell'apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un istruttore di guida o da un'altra persona titolare della qualificazione professionale di cui all'articolo 14;

tolto: f) dei veicoliaggiunto: g) utilizzati per il trasporto di passeggeri o di tolto: cose a fini privati e aggiunto: merci a fini non commerciali;

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

tolto: g) dei veicoliaggiunto: h) che trasportano materiale tolto: o attrezzature,aggiunto: , attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attivita', a condizione che la guida tolto: del veicolo non costituisca l'attivita' aggiunto: dei veicoli non costituisca l'attivita' principale del conducente. La qualificazione di cui all'articolo 14 non e' richiesta quando ricorrano le seguenti circostanze:

aggiunto: a) i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa stessa del conducente;

aggiunto: b) i conducenti non offrono servizi di trasporto;

aggiunto: c) il trasporto e' occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale. Ai fini della lettera c) del comma 2, si intende:

aggiunto: a) trasporto occasionale: il viaggio di un veicolo, per la cui guida e' richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purche' la specifica attivita' di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito;

aggiunto: b) non incidente sulla sicurezza stradale: il trasporto non eccezionale svolto in conformita' alle pertinenti normative sulla circolazione stradale. 4. La qualificazione di cui all'articolo 14 non e' richiesta ai conducenti di veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attivita' di impresa, salvo quando la guida non rientri nell'attivita' principale del conducente aggiunto: o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-21;286~art16 · fonte del testo

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