Art. 8 — Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Testo vigente dal 5 maggio 2005
