Art. 6 — Attività di monitoraggio e di controllo

Al fine di valutare l'impatto sul mercato della disciplina contenuta nel presente decreto legislativo, in relazione all'andamento della domanda di mobilita' ed all'offerta dei servizi di linea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove iniziative di studio e svolge una costante attivita' di monitoraggio del settore, attraverso l'acquisizione e l'elaborazione dei dati relativi ai servizi di linea. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dispone controlli e verifiche periodiche sulla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, e sul rispetto, da parte delle imprese autorizzate, degli obblighi di cui all'articolo 5, al fine di assicurare la leale e corretta concorrenza tra le imprese esercenti i servizi di linea, nonche' il rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo. A tale fine gli organi addetti al controllo sono abilitati a:

  • a)esaminare i libri ed ogni altro documento relativo alla gestione dell'impresa;
  • b)fare copie o prelevare estratti dei libri e dei documenti nei locali dell'impresa;
  • c)accedere a tutti i locali, i terreni ed i veicoli dell'impresa;
  • d)acquisire qualsiasi dato informativo sull'attivita' dell'impresa. Le spese per l'accertamento della regolarita' e sicurezza dei servizi di linea autorizzati, nonche' quelle per le attivita' di cui ai commi 1 e 2, sono a carico delle imprese. Le somme di cui al comma 3, i contributi versati dalle imprese ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, nonche' i proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 7, esclusi i proventi delle sanzioni comminate per violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla competente unita' previsionale di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Testo vigente dal 9 gennaio 2006

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-21;285~art6 · fonte del testo

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