L'impresa, per tutto il periodo di validita' dell'autorizzazione, deve rispettare:

  • a)le condizioni previste all'articolo 3, comma 2, dalla lettera a) alla lettera f) del presente decreto legislativo;
  • b)le prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
  • c)le prescrizioni relative alla sicurezza del percorso e delle fermate, nonche' quelle relative alla circolazione stradale stabilite dalle competenti Autorita'. L'impresa e' tenuta a:
  • a)dall'anno successivo a quello di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, produrre con cadenza annuale, entro il mese di maggio, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apposita dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il rispetto delle condizioni previste all'articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo;
  • b)comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'eventuale intenzione di cessare l'esercizio del servizio di linea autorizzato. Tale comunicazione, opportunamente motivata, deve essere inoltrata almeno trenta giorni prima della cessazione del servizio e resa nota all'utenza nei termini stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1;
  • d)adibire al servizio di linea autobus in propria disponibilita', salvo impiegare autobus di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalita' stabilite dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1;
  • e)adottare la Carta della mobilita', sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1999, e rendere noto, nei termini stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, l'itinerario sul quale e' effettuato il servizio, le fermate, gli orari, i prezzi applicati e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire trasparenza dell'informazione ed agevole accesso agli utenti interessati, secondo le modalita' previste dal medesimo decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1;
  • f)rilasciare ai viaggiatori trasportati un titolo di viaggio nel quale debbono necessariamente figurare: la denominazione dell'impresa emittente, le localita' di partenza e di destinazione, il periodo di validita' ed il valore, nonche' tutti gli elementi previsti dalla normativa fiscale;
  • g)fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati richiesti per lo svolgimento dell'attivita' di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 6;
  • h)attivare l'esercizio del servizio entro novanta giorni dalla data di inizio del periodo di validita' dell'autorizzazione. L'impresa e' tenuta a corrispondere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i seguenti contributi, per far fronte alle spese derivanti dall'attivita' di cui all'articolo 6, commi 1 e 2:
  • a)un contributo di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, entro sessanta giorni dalla data di inizio del periodo di validita' della prima autorizzazione, nonche' un contributo annuale da versare all'atto della dichiarazione di cui al comma 2, lettera a);
  • b)un contributo, ai fini dell'accertamento della regolarita' e sicurezza dei servizi di linea autorizzati, da versare per ciascun servizio di linea autorizzato, nella misura determinata in ragione dei chilometri e del numero di fermate previsti nel programma di esercizio, rapportato al periodo di validita' dell'autorizzazione. Le imprese titolari di concessioni di servizi di linea sono tenute a versare detto contributo con cadenza annuale, entro il mese di marzo. Le imprese titolari di concessioni di servizi di linea sono tenute a versare il contributo di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. La misura dei contributi di cui ai commi 3 e 4 e' indicata nella tabella allegata al presente decreto legislativo e viene aggiornata ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Testo vigente dal 10 novembre 2021

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Che cosa è cambiato dal 10 novembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 2006 al 10 novembre 2021. 52 parole tolte.

tolto: c) tenere a bordo dell'autobus adibito al servizio la copia dell'autorizzazione, certificata conforme dall'autorita' che ha rilasciato il titolo e una dichiarazione, redatta nella forma specificata nel decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, nella quale si attesti che il conducente abbia un regolare rapporto di lavoro secondo la normativa vigente;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-21;285~art5 · fonte del testo

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